Ecobonus infissi 2022 Risparmia SUBITO il 50%
Detrazione del 50% da applicare alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari a condizione che:
l’intervento si configuri come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
il serramento interessato dall’intervento delimiti un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
siano asseverati i valori delle trasmittanze su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e ne risulti che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori di trasmittanza termica riportati in tabella 1 dell’Allegato E del DM 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, calcolati utilizzando le norme UNI EN ISO 10077-1:Zona climatica A – ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona climatica B – ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona climatica C – ≤ 1,75 W/m2*K
- Zona climatica D – ≤ 1,67 W/m2*K
- Zona climatica E – ≤ 1,30 W/m2*K
- Zona climatica F – ≤ 1,00 W/m2*K
siano rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
La detrazione massima ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare. Quindi, ogni unità immobiliare avrà un limite di spesa di 120.000 euro. Per il calcolo del limite di spesa, per gli interventi avviati dopo il 6 ottobre 2020, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’Allegato A al Decreto requisiti tecnici ecobonus prevede che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile sia calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I al decreto MiSE stesso. Massimali che sono funzione della zona climatica:
Zone climatiche A, B e CSerramento 550,00 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650,00 €/m2
Zone climatiche D, E ed FSerramento 650,00 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 750,00 €/m2
Nel caso la sostituzione degli infissi riguardi una singola unità immobiliare, non è necessaria la produzione dell’attestato di prestazione energetica (APE).
Ecobonus infissi 2022: il bonus ristrutturazioni 50%
L’art. 16-bis del TUIR prevede il bonus per le ristrutturazioni edilizie, suddividendo i casi in cui si intervene nelle parti comuni o nelle unità immobiliari. In quest’ultimo caso, accedono al bonus infissi del 50% solo gli interventi di:
- manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1 lettera b) del Testo Unico Edilizia);
- restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia).
Nel caso, quindi, si proceda alla sostituzione degli infissi esterni utilizzando il bonus ristrutturazioni edilizie, l’intervento deve prevedere modifica di materiale o tipologia. In questo caso l’intervento deve configurarsi come manutenzione straordinaria.
Ecobonus infissi 2022: la detrazione del 110% come intervento trainato
Altra possibilità, molto più complicata, è offerta dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) con il superbonus 110%. Il comma 2 del suddetto articolo prevede, infatti, che nel caso sia realizzato un intervento trainante di:
isolamento termico a cappotto;
sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
è possibile portare in detrazione al 110% le spese sostenute per l’efficientamento energetico dell’unità immobiliare e, quindi, la sostituzione degli infissi che avrebbe fruito dell’ecobonus 50% (che come trainato passa al 110%). In questo caso è richiesto (in aggiunta ai requisiti previsti per l’ecobonus) il doppio salto di classe energetica dell’edificio (non dell’unità immobiliare a meno che questa abbia un accesso autonomo e sia funzionalmente indipendente).
Bonus infissi: le scadenze
Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi realizzata da persone fisiche (in condominio o su edifici unifamiliari), al momento:
- l’ecobonus 50% termina il 31 dicembre 2024;
- il bonus ristrutturazioni al 50% termina al 31 dicembre 2024 per poi tornare all’aliquota del 36%;
- il superbonus 110% termina:per i condomini e gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. il 31 dicembre 2023 e quindi l’intervento trainato di sostituzione degli infissi potrebbe essere realizzato entro la stessa data;
per le unifamiliari il 31 dicembre 2022 a patto che al 30 giugno 2022 sia realizzato il 30% dell’intervento.
Spese ammissibili al bonus infissi 2022
Tra le spese agevolabili rientrano:
coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.); direzione dei lavori).
Bonus infissi 2022: la documentazione per l’Enea
Nel caso l’intervento di sostituzione degli infissi sia agevolato da una delle suddette detrazioni fiscali e prevede un miglioramento energetico occorre trasmettere all’Enea la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).